Si informa che in data 14/11/2024 è stata ABROGATA LA CATEGORIA 3-BIS dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali utilizzata da “distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65”, questo a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 14 Novembre 2024 n.166, entrata in vigore il 15 novembre 2024.
Con tale legge vengono abrogati anche i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010 n.65 e 31 maggio 2016 n.121.
Inoltre viene indicato che le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che il trasporto deve essere accompagnato da un documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.
Dal 15 novembre 2024 l’albo ha cancellato d’ufficio le iscrizioni alla categoria 3-bis, si precisa però che nel caso in cui una impresa risulti iscritta anche ad altre categorie, queste altre categorie non subiranno modifiche e resteranno regolarmente attive.
Infine per i seguenti soggetti:
l'obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali è stato quindi sostituito dall’obbligo di iscrizione al Sistema Informativo del CDC RAEE (centro di coordinamento), per il quale è stata messa a disposizione una breve guida all’iscrizione che trovate al link di seguito:
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Ing. Carboni Sara carboni.s@rivisrl.it