Nello specifico il Capo II del Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 tratta in dettaglio gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro e riporta le modifiche al D. Lgs. n.81/2008, Testo unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Le modifiche che sono state introdotte, con l’art. 14 di tale decreto legge, hanno riguardato in particolare gli argomenti di seguito indicati:
Inoltre, con l’art. 17 del DL 48/2023 si sono approfonditi alcuni aspetti riguardanti l’alternanza scuola-lavoro.
Infatti, le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro devono integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione nella quale dovranno essere indicate le misure di prevenzione e protezione dei rischi e i DPI da adottare per gli studenti lavoratori. L’integrazione del documento è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.
Analizziamo ora le modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008 punto per punto, indicando in grassetto le modifiche principali derivanti dal DL 48/2023.
Art. 18 - NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE:
ll Datore di lavoro, e i dirigenti, devono nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.
Art. 21 - IMPRESE FAMILIARI E LAVORATORI AUTONOMI:
I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV (CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI);
Art. 25 - OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE:
Viene introdotto un nuovo “doppio” obbligo al Medico Competente:
Art. 37 - FORMAZIONE DEI LAVORATORI E LORO RAPPRESENTANTI:
L’articolo 37 era stato precedentemente modificato con il Decreto Fiscale del Governo Draghi, che annunciava l’emanazione di un nuovo Accordo per la Formazione entro il 30 giugno 2022 (impegno non ancora rispettato).
Tale Accordo oltre ad individuare contenuti minimi della formazione (contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione) dovrà anche prendere in considerazione il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Art. 71 - ATTREZZATURE DI LAVORO E OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO:
Si definiscono gli obblighi del datore di lavoro rispetto all’apprestamento delle attrezzature di lavoro, secondo cui i soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.
Art. 72 - OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI CONCEDENTI IN USO:
Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.
Il noleggiatore o concedente in uso deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti che andranno a utilizzare le suddette attrezzature.
Art. 73 - INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER IL DATORE DI LAVORO:
Il Datore di lavoro che fa uso di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
Art. 87 - SANZIONI:
Il datore di lavoro che non ottempera al rispetto degli obblighi, di cui all’art. 71 del D.Lgs. 81/08, inerenti l’utilizzo delle attrezzature di lavoro in sicurezza e non provvede alla sua stessa formazione e addestramento (se utilizzatore delle attrezzature) può essere punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti,
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