A tutti i Sigg. Clienti
Si informa che qualora non sia stato presentato il MUD entro il termine dell’1 luglio 2024 è ancora possibile regolarizzare la propria situazione inviando il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) entro 60 giorni dalla data di scadenza , con sanzione pecuniaria ridotta da 26 a 160 €.
Provvedendo all’invio entro tale data, il ritardo sarà tollerato e sanzionato come tale, anziché come omissione di presentazione del MUD.
Le sanzioni previste, per il mancato invio o, invio tardivo entro il 60° giorno, sono le seguenti:
Ai sensi dell’art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006: “ I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro ; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro”.
Si ricorda inoltre che la mancata, incompleta o inesatta presentazione della Comunicazione Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) dei dati di cui al D.P.C.M. 24/12/2018 è soggetta alle sanzioni di cui all’articolo 38 comma 2 lett. h del D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49 che prevede “Il produttore che, entro il termine stabilito col decreto di cui all'articolo 29,comma 2, non effettua l’iscrizione al Registro nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.”
Inoltre sono previste sanzioni anche per la ritardata o mancata presentazione della dichiarazione MUD per i veicoli fuori uso (VFU). L'articolo 13, comma 7 del Dlgs 209/2003 prevede le sanzioni relative alla comunicazione VFU: "Chiunque non effettua la comunicazione , prevista dall'articolo 11, comma 3, Dlgs 209/2003 o la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro . Nel caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica altresì la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da due a sei mesi.”
In tutti i casi rimangono invariate le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione e, le istruzioni per la compilazione del MUD (secondo quanto indicato dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020).
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate da diversi soggetti.
COMUNICAZIONE RIFIUTI: i soggetti tenuti alla presentazione del MUD relativa ai rifiuti sono i seguenti:
· Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
· Imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi che hanno più di dieci dipendenti
· Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
· Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
· Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
· Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione di quelli istituiti per recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione imballaggi
· Gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183 comma1, lett. pp) con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’art.1889, comma4 Dlgs152/2006
Invece sono esonerati dall’obbligo di presentazione del MUD le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume annuo non superiore a € 8.000; imprese che raccolgono e trasportano rifiuti propri non pericolosi, di cui all’art 212 comma 8; per i soli rifiuti non pericolosi le imprese ed enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti; produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa.
I soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 quando obbligati alla comunicazione MUD possono adempiere attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’art. 193.
Lo Studio RIVI può procedere per conto Vs all’invio telematico del MUD, come anche all’estrapolazione dei dati direttamente dai Vs registri di carico/scarico.
Si chiede alle Ditte di contattare lo Studio preferibilmente entro venerdì 9 AGOSTO, in modo da avere il tempo congruo per l’espletamento dei servizi proposti ed effettuare l’invio della dichiarazione prima della chiusura estiva dello Studio (12/08/2024-16/08/2024). Nel caso in cui pervenissero delle richieste oltre il giorno indicato, non potrà essere garantito il soddisfacimento dell’invio della dichiarazione MUD.
Per procedere con il servizio MUD i documenti che dovrete inviarci sono i seguenti:
NOVITÀ: è possibile attivare anche il servizio di compilazione registro di carico e scarico rifiuti tramite il nostro software gestionale, il servizio MUD dall’anno successivo l’attivazione sarà scontato.