A tutti i Sigg. Clienti
Si ricorda che con l’art.26-bis della Legge 1 dicembre 2018, n.132, conversione con modificazioni del D.L. 4 ottobre 2018, n.113, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate” era prevista l'elaborazione di:
a carico degli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti esistenti o di nuova costruzione.
In base a quanto disposto dall’art.26-bis, i gestori degli impianti esistenti o di nuova costruzione avevano l’obbligo di elaborare un Piano di Emergenza Interna (PEI) rifiuti, che per gli impianti esistenti doveva essere redatto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ovvero entro il 4 marzo 2019.
Il suddetto piano doveva essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto ad intervalli appropriati, e comunque non superiori a tre anni, quindi all’anno 2022 e con una seconda revisione per l’anno 2025. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
I soggetti OBBLIGATI alla predisposizione del Piano e alla sua revisione TRIENNALE sono:
Sono esclusi dalla predisposizione del Piano e dalla sua revisione, gli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, già rispondenti agli obblighi di cui all'art.26-bis della Legge 1 dicembre 2018, n.132.
Pertanto i soggetti obbligati che hanno redatto il primo Piano (PEI) a MARZO 2019 - senza ulteriori revisioni o aggiornamenti successivi - dovranno aggiornare il documento per la seconda volta entro MARZO 2025.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Dott.ssa Erika Montanari montanari.e@rivisrl.it