A tutti i Sigg. Clienti
Si segnala che in G.U. N.213 dell’11 settembre 2024 è stato pubblicato il Decreto n.127 del 28 giugno 2024: “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152/2006”, con entrata in vigore al 26 settembre 2024.
Il decreto stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/06. I suddetti rifiuti diventano “aggregato recuperato” se lo stesso è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1 ed è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2 del Regolamento.
Le condizioni specifiche riportate nel regolamento per la produzione di “aggregato recuperato” sono:
Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al regolamento in esame, il produttore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso ovvero al 25 marzo 2025, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art.216 del D.Lgs. 152/06, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa in procedura ordinaria (ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV) ovvero con atto di AIA (ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/06).
Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del D.M. 5 febbraio 1998: i limiti quantitativi previsti dall’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub allegato 2.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referenti:
Dott.ssa Erika Montanari - montanari.e@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
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